Segreto professionale e riservatezza: facciamo un po’ di chiarezza

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Articolo di Carlo Boidi e Federica Giorda

‘Segreto professionale’ e ‘riservatezza’ sono due concetti distinti: danno luogo a obblighi e doveri differenti, in base al tipo di figura professionale in questione. In un certo senso però sono connessi tra loro, si riferiscono ad ambiti affini e richiedono comportamenti analoghi: così potrebbero, in contesti informali e sedi non ufficiali, generare confusione e non essere del tutto chiari, soprattutto per coloro che non sono esperti della materia.

Per questo motivo può rivelarsi utile chiarire determinati aspetti: quali sono le differenze che intercorrono tra segreto professionale e riservatezza? Di quale dei due è opportuno parlare in relazione al Business Coaching?

Il segreto professionale

Innanzitutto, è importante sottolineare come il ‘segreto professionale’ e la ‘riservatezza’ facciano riferimento a due leggi differenti. Il primo infatti è esplicitato nell’art. 622 del Codice Penale, che recita:

«Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516».

Si tratta di un obbligo giuridico previsto a carico di coloro che esercitano determinate professioni e consistente nel dovere di non rivelare a terzi quanto appreso nell’esercizio della propria professione. Quali sono le professioni che sottostanno a questo obbligo? L’articolo 200 del Codice di Procedura Penale contiene l’elenco completo, tra i quali troviamo per esempio i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche.

La riservatezza

La ‘riservatezza’ fa invece riferimento più specificatamente alla Legge n. 675 del 31 dicembre del 1996, sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, poi affiancato dal GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati) del 2016, che costituisce la normativa europea in materia di protezione dati.

In particolare, la legge 675/1996 «garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale».

Si tratta dunque di leggi finalizzate alla tutela della privacy, nella quale la riservatezza trova il suo fondamento: hanno una validità per così dire più ampia di quelle relative al segreto professionale, perché sanciscono un obbligo non limitato a determinate categorie professionali.

Business Coach e riservatezza

Come abbiamo visto, nell’elenco di categorie professionali che sottostanno all’obbligo del segreto professionale, stabilito dal Codice di Procedura Penale, non compare quella dei Business Coach. Questo significa che, come professionisti, i Coach non hanno il vincolo giuridico al segreto professionale.

Il Business Coaching, infatti, appartiene alle cosiddette ‘professioni non organizzate in ordini o collegi’, ovvero quelle senza albo e non ordinistiche, anche dette ‘professioni associative’, La legge 4/2013, che ne costituisce la specifica normativa di riferimento e regolamenta anche le caratteristiche e i requisiti per la costituzione delle associazioni professionali, le definisce così:

«Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi».

Tale legge recita:

«Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione. […] Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana».

Sebbene dunque non sussista alcun obbligo giuridico al segreto professionale, e più genericamente all’adozione di un codice deontologico (a differenza per esempio degli avvocati, che sono obbligati per legge), le professioni non organizzate possono adottare specifici codici etici, che regolamentano e guidano il comportamento dei professionisti.

Se prendiamo in considerazione i “Codici Etici” delle principali associazioni di Business Coaching, possiamo osservare come in tutti venga dedicato ampio spazio alla riservatezza (in inglese confidentiality).

ICF (International Coaching Federation), per esempio, menziona l’impegno di mantenere i più rigorosi livelli di riservatezza con tutte le parti, e la promozione della privacy e della sicurezza del cliente. WABC (Worldwide Association of Business Coaches), analogamente, cita esplicitamente l’intenzione di promuovere la riservatezza e rispettare la privacy del cliente. Infine il Codice Etico di EMCC (European Mentoring & Coaching Council) e AC (Association for Coaching) dichiara l’impegno a mantenere il più stretto livello di confidenzialità riguardo a tutte le informazioni riguardanti il cliente e lo sponsor.

È importante sottolineare come, in tutti questi codici, siano esplicitamente enunciate alcune limitazioni alla riservatezza: nel caso in cui il Business Coach venga a conoscenza, durante l’esercizio della professione, di attività illegali e di comportamenti che possono nuocere il cliente o altre persone, è espressamente tenuto, per legge, a rivelare le informazioni. Questa è una differenza significativa rispetto al segreto professionale. Inoltre, se la violazione del segreto professionale è di tipo giuridico, la violazione della riservatezza è prettamente di tipo contrattuale.

In generale, l’obbligo alla riservatezza ha una validità ufficiale, formalizzata anche dalla firma, da parte del cliente, dei documenti di Trattamento dei dati personali e dell’Informativa sulla privacy. Inoltre, sebbene non abbia valore giuridico, così come le altre regole e indicazioni contenute nei differenti codici, ha un forte valore morale, oltre che prescrittivo. E riveste un ruolo centrale nella professione.

Il Business Coaching è infatti una pratica che consiste nella creazione di uno spazio condiviso di dialogo e nell’instaurazione di una relazione costruttiva e genuina tra Coach e Coachee. Affinché siano possibili un’apertura reciproca e così uno scambio davvero fruttuoso, è quindi indispensabile la fiducia: il Coachee deve potersi fidare del Coach, delle sue capacità ma anche della sua trasparenza e riservatezza.

Quest’ultima, inoltre, ha una valenza anche dal punto di vista dell’efficacia operativa dell’intervento di Coaching: durante le sessioni il cliente (Coachee) definisce delle strategie comportamentali che andrà ad agire nei contesti in cui opera. Se il Coach riferisse queste strategie a qualcuno degli stakeholder presenti nel contesto, il Coachee si troverebbe ad agire in un contesto modificato e non potrebbe valutare correttamente l’esito delle proprie azioni. Se inoltre, a livello tattico, il Coach fosse anche in grado di preparare il sistema in modo da farlo funzionare più efficacemente, informandolo preventivamente sulle strategie del Coachee, questo modo di agire renderebbe però il sistema complessivo dipendente dalla presenza del Coach per funzionare correttamente. L’obiettivo del Coach è invece quello di rendere autonomo e indipendente il sistema e se non lo facesse violerebbe quanto codificato nella maggior parte dei codici etici del Coaching.

Conclusioni

Come la riservatezza, per motivi analoghi, anche l’adozione di un Codice Etico, sebbene non regolamentata a livello legale, può in un certo senso essere considerata parte integrante del mestiere. Proprio per questo, e perché si tratta di una pratica sempre più riconosciuta a livello internazionale e diffusa nelle organizzazioni, alcuni studi hanno sostenuto la necessità di conferire una maggiore sistematicità e unità alla regolamentazione e ai principi su cui il Coaching si basa.

In ogni caso, anche se potrebbe effettivamente essere auspicabile e adeguato uno standard universale, a cui far riferimento in maniera univoca, l’adesione ad un Codice Etico può costituire comunque un’autentica testimonianza di professionalità, serietà e affidabilità dell’esperto e della metodologia stessa: essi infatti raccolgono gli standard di comportamento, i valori, i principi su cui la disciplina si basa e soprattutto sottoscrivono l’impegno del Business Coach.

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